REACH

Obbligo di informazione per fornitori

REACH obbliga tutti i produttori ad informare i propri clienti nel caso in cui i loro prodotti contengano una sostanza chimica identificata nell’elenco dei candidati con una percentuale maggiore dello 0,1%. Per soddisfare i nostri obblighi di informazione ai sensi dell’articolo 33 (REACH), necessitiamo della seguente informazione:

Una/o delle preparazioni / dei prodotti a noi forniti contiene una delle sostanze in concentrazione superiore allo 0,1% di peso, riportate nell’elenco dei candidati ai sensi dell’articolo 59 (1) del Regolamento 1907/2006/CE?

Se sì, procedere alla conferma con la seguente formulazione:

[nome della preparazione / del prodotto] / l’imballaggio contiene le seguenti sostanze dell’elenco dei candidati (versione: gg.mm.aaaa) ai sensi dell’articolo 59 (1) del Regolamento 1907/2006/CE (“REACH”) in concentrazioni del xx% di peso: Sostanza A (n. CAS …), sostanza B (n. CAS …),….

Poiché l’elenco delle sostanze candidate cambia di continuo, chiediamo di verificare la situazione ad ogni ordine / consegna. Tale condizione vale anche per le consegne già avvenute entro un intervallo di 12 mesi.

Nel caso in cui non ci pervengano informazioni, daremo per scontato che non siano presenti sostanze riportate nell’elenco dei canditati attuale.

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